L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa...
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ASSEGNO D'INCLUSIONE
Cos'è
L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dalprimo gennaio 2024qualemisura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
A chi è destinato
L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3anni di età, di 3o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.
I diversi requisiti
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, ilrichiedentela misura deve essere:
Requisiti soggettivi
Requisiti economici
Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
Elementi che determinano il reddito familiare
Requisiti patrimoniali
Ulteriori condizioni
Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4risulta disoccupato a seguito didimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
La scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza, di cui all'art. 2, comma 4è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4mesi nell'arco di 18mesi, anche non continuativi.
Beneficio economico
L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino aeuro6.000 annui, ovvero euro7.560 annuise il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.A tale importo, può essere aggiunto uncontributo per l'affittodell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo dieuro 3.360 annui, ovvero1.800 euro annuise il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazionenon rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore aeuro480 annui.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a18 mesie può essererinnovato, previa sospensione di un mese,per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovoè sempre prevista la sospensione di un mese.
Carta di inclusione
Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione", con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenzae potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Come richiederlo
L'Assegno di inclusione èrichiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS.
Variazione per attività lavorativa
In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.
L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, ècomunicato all'INPS entro il giorno antecedenteall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo diincentivo, il beneficiariofruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazionedella condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedenteeil reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
Altre variazioni
È fattoobbligoal beneficiario dell'Assegnodi comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accessoalla misura e per il suo mantenimento,a pena di decadenza dal beneficio,entro quindici giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Obblighi percorso scolastico
Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi in tema di istruzioneprevistidall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,e dall’articolo 12, comma 3-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 159.
Nello specifico, per ibeneficiaridell’Assegno di inclusione appartenenti allafascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previstol’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.
Inoltre,non ha diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzionenell’ambito del patto per l’inclusione.
Patto di attivazione digitale
L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso ilsistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa(SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale.Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente delpatto di attivazione digitale.Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Percorso di inclusione sociale e lavorativa
I beneficiari devono presentarsi per il primoappuntamento presso i servizi socialientro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di unpatto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione alPercorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa(di cui all'art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale.
Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:
I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Offerte di lavoro e compatibilità con Assegno di inclusione
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competentiè tenuto ad accettare un'offerta di lavoroche abbia le seguenti caratteristiche:
Incentivi per chi assume
Aidatori di lavoro privati che assumono i beneficiaridell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi), è riconosciuto per ciascun lavoratore,per un periodo massimo di 12 mesi,l'esonero dal versamento del 100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Sanzioni e decadenza
Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rendedichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l'Assegno di inclusioneè punito con la reclusioneda 2 a 6 anni.L'omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusioneda 1 a 3 anni.È prevista ladecadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepitoper chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno.A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.
In sintesi, il nucleo familiaredecadedal beneficioeconomico concesso se un componente:
Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.
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