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Assegno Sociale
L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.
A chi è rivolto
L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007), ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
DECORRENZA E DURATA
Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio, e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.
L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
DECADENZA
L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
REQUISITI
A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
Ai fini dell'attribuzione non si computano:
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